RICONOSCIMENTO DELLA COMPETENZA ARBITRALE A DECIDERE SULL’ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO
Ordinanza ottenuta dal nostro studio sulla competenza dell’arbitro in caso di presenza di clausola compromissoria a decidere sulla sospensione del lodo arbitrale di condanna alla reintegra di amministratore di srl a base personale e di condanna al pagamento di stipendi di amministratore di srl a base personale e di condanna al pagamento di stipendi di amministratore dall’estromissione sino alla reintegra nel ruolo.
Il Collegio con la presente ordinanza ha accolto il nostro reclamo dichiarando la propria incompetenza a decidere sulla sospensiva in favore dell’arbitro.
Il Tribunale, in particolare, ha accolto la nostra ricostruzione basata sul riconoscimento da parte della Cassazione a Sezioni Unite del potere del Giudice di Pace a decidere sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo in sede di opposizione a precetto ove competente per il merito, in deroga alle norme che ne sanciscono l’incompetenza in materia cautelare. Tale ricostruzione è stata accettata dal Collegio negli stessi termini anche per la competenza dell’arbitro.
Per quanto consta si tratta del primo precedente giurisprudenziale in materia.
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