Al rapporto di amministrazione di s.r.l. con connotazione personalistica si applica in via analogica l’art. 2259, co.1, c.c. dettato per le società di persone nonché la norma sul mandato in rem propriam con applicazione dell’art. 1723, co.2, c.c. in forza del richiamo alle norme sul mandato contenuto nell’art. 2260, comma 1, anch’esso analogicamente applicabile alle s.r.l. a base personale.
La delibera assembleare di revoca adottata da una s.r.l. con natura personalistica è pertanto invalida se le ragioni della revoca non sono espressamente esplicitate nella delibera o nel verbale dell’assemblea, senza possibilità di successiva integrazione. (Giulia Turato) (riproduzione riservata)
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